Rimborsi IVA e visto di conformità

L’articolo 13 del D. Lgs n. 175 del 2014 modifica l’articolo 38 bis Dpr 633 del 1972 stabilendo in sostanza che il visto di conformità risulta essere l’unica vera garanzia da prestare in caso di richiesta di rimborsi IVA (sia annuale che trimestrale) superiore ai 15 mila euro.
Per rilasciare il visto di conformità unica via per i rimborsi iva attualmente gli operatori del settori dispongono di una check – list (stabilita dalla circolare n. 57/E del 2009) con la quale si verificavano i requisiti necessari per la correttezza delle compensazioni orizzontali e non per l’erogazione dei rimborsi. Tuttavia la check –list può essere utilizzata anche per l’erogazione dei rimborsi sia perché il tempo a disposizione è ridotto sia perché la stessa circolare n. 32 dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’apposizione del visto è unica ed ha effetto sia per le compensazioni che per il rilascio dei rimborsi (in quest’ultimo caso occorre anche una dichiarazione sostituiva).

Inoltre, le verifiche dovrebbero essere modificate anche per adattarle al modello TR (istanza trimestrale per la richiesta dei rimborsi iva), modello che deve essere riadattato anche per prevedere l’attestazione del professionista o il visto dell’organo di controllo. Un dubbio potrebbe riguardare anche chi presenta un modello TR per la richiesta di effettuazione di compensazione orizzontale senza richiesta di rimborso. Sebbene una prima risposta potrebbe essere positiva occorre ricordare, più concretamente, che ove il legislatore avesse voluto modificare tale tipo di interpretazione si sarebbero avute modifiche all’articolo 10 del Dl 79 del 2009.

Inoltre la circolare n. 32/E riconosce che il plafond di 15 mila euro deve essere considerato in maniera separata per rimborsi e compensazioni, e pertanto qualora si richieda una cifra inferiore (ad esempio 12 mila euro) sia a rimborso che a compensazione la stessa non avrà bisogno di alcun visto di conformità. Occorre ricordare che tali limiti sono comunque da considerarsi annuali e non inerenti ogni richiesta.

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