Pignoramento presso terzi (art 543 cpc): cosa è e come funziona

Molto spesso si sente parlare di pignoramento pressi terzi ma è davvero difficile riuscire a comprendere il vero significato di tale espressione. Di seguito, cercheremo di fare luce in merito a tale strumento e di chiarire anche gli aspetti meno chiari. Stando a quanto stabilito nel codice di procedura civile, i creditori hanno la possibilità di soddisfare ogni loro pretesa aggredendo direttamente i vari beni del debitore. Ma come? Le modalità sono diverse tra loro e dipendono dalla natura dei beni. Tali beni possono essere mobili o immobili e, soprattutto, possono essere sia nella disponibilità del debitore che di un terzo soggetto. In tale sede, approfondiremo quest’ultima alternativa e cercheremo di spiegare tutte le sfumature di un dispositivo davvero molto complesso chiamato pignoramento presso terzi.

Ecco cos’è il pignoramento presso terzi: articolo 543 codice procedura civile

In fatto di pignoramento presso terzi, l’articolo 543 del codice di procedura civile parla chiaro. Tale articolo, infatti, prevede due ipotesi ben distinte: quella in cui il bene è nelle mani del terzo e la seconda quella in qui il debitore vanta nei confronti del terzo. In ogni caso, il pignoramento deve essere necessariamente notificato al terzo dal debitore. La forma è decisamente molto importante. L’atto, infatti, deve avere al suo interno l’ingiunzione a non commettere atti dispositivi sia sui beni che sui crediti pignorati. Tale norma è contenuta nell’articolo 492 del codice di procedura civile. Nel testo, poi, deve essere contenuto l’elenco, seppur generico, delle cose e delle somme dovute e, soprattutto, l’intimazione inequivocabile di non disporre di tali beni se non a seguito di specifica autorizzazione del giudice. Inoltre, è necessario trascrivere anche la residenza o il domicilio in cui si trova il tribunale competente. L’atto è finalizzato a mettere al corrente il debitore dell’obbligo di comparire davanti al giudice competente.

Date e obblighi del pagamento presso terzi (art 543 cpc)

Ovviamente, la data dovrà rispettare il termine cosiddetto dilatorio di pignoramento. Il terzo, poi, entro dieci giorni, ha l’obbligo di rendere al creditore la dichiarazione apposita. In caso contrario, la dichiarazione dovrà comunque essere resa in occasione di un’apposita udienza. Nell’eventualità in cui tale dichiarazione non venisse prodotta, il credito pignorato non verrà contestato nei termini indicati. L’atto di citazione deve essere necessariamente consegnato dopo l’ultima notificazione. Il creditore, a sua volta, deve procedere con il deposito nella cancelleria del tribunale dell’iscrizione al ruolo entro trenta giorni dalla consegna.

Pignoramento presso terzi: gli obblighi del terzo pignorato

Stando all’articolo 547 del codice di procedura civile che riguarda il pignoramento verso terzi, il terzo ha l’obbligo di rendere al creditore che procede una dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere inviata o con raccomandata a/r o con la posta elettronica certificata. L’invio può essere effettuato anche per mezzo di un procuratore speciale o di un difensore con procura speciale. In merito alla dichiarazione possono sorgere eventuali contestazioni. In tal caso, il giudice può procedere con un’ordinanza, ovviamente sono a seguito di alcuni accertamenti sia tra le parti che con il terzo. Dal momento della notifica dell’atto di pignoramento, il terzo deve assolutamente rispettare tutti gli obblighi imposti. Una cosa è certa: non è possibile pignorare in maniera indiscriminata tutti i crediti del terzo.

I crediti alimentari, ad esempio, sono impignorabili come lo sono, del resto, i sussidi di garanzia o di sostentamento a persone in difficoltà economica o quelli dovuti per malattia, maternità da assicurazioni da enti assistenziali e/o di beneficenza. A seguito della riforma di cui al d.l. numero 83 del 2015 sono stati introdotte ulteriori limitazioni al pignoramento delle somme relative a rapporti di impiego e lavoro. Andando più nello specifico, le le somme dovute da un privato possono essere pignorate solo limitatamente a quanto stabilito dal tribunale. I tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, invece, possono essere pignorati fino ad un quinto. Se l’articolo vi è stato utile, lasciate un Mi Piace sulla nostra pagina facebook qui a fianco! Grazie!

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