Dichiarazione di successione nel 2015

L’articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2014 sulle semplificazioni dispone diverse modifiche in materia dichiarazione di successione, e quindi di imposte di successione e donazioni (agli artt. 28,30 e 33 del TUIS – d. lgs n. 346/1990).

I tema di dichiarazione di successione, in particolare gli artt. 28 e 33 del Testo Unico vengono modificati in modo tale che siano semplificati gli adempimenti dichiarativi degli eredi nel caso in cui siano presenti crediti fiscali di spettanza del de cuius. E’ stabilito pertanto che una volta adempiuto alla registrazione della dichiarazione di successione nel caso in cui vi siano rimborsi per crediti fiscali non occorrerà presentare una dichiarazione integrativa al fine di inserire tali crediti nei beni da indicare al fisco. In sostanza la liquidazione dell’imposta di successione deve essere effettuata dall’Agenzia delle Entrate inserendo anche i crediti non dichiarati da parte del contribuente.

La nuova disciplina in tema di dichiarazione di successione appare innovativa soprattutto in virtù delle deroghe previste alla regola in base al quale i crediti del defunto possono essere pagati dal soggetto debitore, esclusivamente se sono indicati all’interno della dichiarazione ed anche alla regola secondo la quale qualsiasi sopravvenienza ereditaria venga verificata dopo la presentazione della dichiarazione di successione (e rientri pertanto in una dichiarazione integrativa).
La modifica dell’articolo 28 del testo unico è invece finalizzata ad ampliare le ipotesi di esonero della presentazione della dichiarazione nel caso in cui:
• L’eredità venga devoluta al coniuge o al parente in linea retta;
• L’attivo ereditario non comprenda immobili o diritti reali immobiliari.
Non sarà pertanto obbligatorio presentare la dichiarazione di successione nel caso in cui l’attivo ereditario abbia un valore sino a 100 mila euro.

Infine, viene previsto che il contribuente abbia la possibilità in luogo dei documenti in originale o copia autenticata le copie non autentiche con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (testamento lasciato dal defunto, bilancio o inventario attestante il valore di partecipazione, documenti di prova degli oneri deducibili e detraibili, ecc.).

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